Pronte le indicazioni operative relative alla fruizione dei permessi aggiuntivi per visite, esami e cure mediche per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, che dal 2026 sono indennizzati al 66,66% della retribuzione oraria.
Con Circolare 152/2025, infatti, sono state diramate le istruzioni per applicare le nuove tutele dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato previste dall’articolo 2 della Legge n. 106/2025, in presenza di invalidità pari o superiore al 74% per malattia oncologica, invalidante o cronica (spettano anche per i figli minori, in modo indipendente per ciascun genitore).
Previa indicazione del medico, è ora possibile fruire di dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito (fruibili come ore intere non frazionabili in minuti) in aggiunta a quelle già previste dai CCNL e dalla Legge 104, per sottoporsi a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.
Mentre nel settore pubblico il pagamento è a carico dell’amministrazione di appartenenza, nel settore privato l’indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata a conguaglio con i contributi INPS.
Nel documento di prassi è indicata sia la procedura per la compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro sia la modalità di domanda in capo al dipendente (secondo modalità stabilite dal datore di lavoro). Nello specifico, bisogna prima inoltrare la richiesta direttamente al datore di lavoro e, una volta fruito il permesso, è necessario presentare l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale è stata effettuata la prestazione sanitaria per la quale si è richiesto il permesso orario aggiuntivo.
NB: non sono ricompresi nella platea dei lavoratori ammessi alle nuove agevolazioni gli autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo autonomi.


