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Dalla valutazione di base all’elaborazione del “progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”

Dalla valutazione di base all’elaborazione del “progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”

L’11 gennaio è stato approvato dalla Conferenza Unificata lo schema di decreto legislativo che riguarda la “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”. Il  provvedimento costituisce attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

All’interno del decreto vengono prima di tutto fissate alcune definizioni, prima fra tutte quella di condizione di disabilità (“una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”). Il testo prevede inoltre che all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.
  2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
  3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Il decreto descrive poi il procedimento valutativo di base, la cui gestione dal 1° gennaio 2026 viene affidata in via esclusiva all’INPS, che si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo. L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato anche le necessità e l’intensità dei sostegni, nonché l’ipotesi dell’eccezionale caso di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d) con il relativo periodo di validità del medesimo certificato.

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, i soggetti che hanno preso parte predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

(dal “Quotidiano Sanità” del 12 gennaio 2024