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ISTITUITO IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

ISTITUITO IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge 227/2021, istituisce il GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’. La misura rientra nelle riforme del PNRR nell’ambito della legge quadro per le disabilità.

«Questo Decreto – commenta la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli – istituisce una figura non solo di riferimento, operativa e con compiti precisi, ma definisce anche un reale percorso di supporto nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e del diritto di ogni persona ad una vita dignitosa e pienamente partecipata».
“Si tratta di una figura fondamentale – aggiunge – che promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità, dispone di autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e non ha vincolo di subordinazione. Sarà un organismo che avrà la facoltà di formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate. Oltre poi a poter proporre azioni riguardanti il mancato rispetto dell’accessibilità, potrà anche compiere verifiche nelle strutture che erogano servizi pubblici essenziali e, tra queste, le strutture residenziali e semiresidenziali, i centri di accoglienza residenziali e i centri diurni, nonché gli istituti penitenziari».

Qui di seguito riportiamo lo stralcio del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri riguardante l’istituzione del Garante.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il provvedimento rientra in un vasto programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede l’attuazione della “legge quadro per le disabilità”.

Il testo recepisce le proposte elaborate da una Commissione di studio redigente e si pone come finalità principale l’istituzione di un organismo indipendente di garanzia omogeneo, quanto a struttura e competenze, alle Autorità garanti già attive nell’ordinamento, il cui compito è promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione.

Il Garante ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale preposto a dare attuazione all’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

  • promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visita, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Si tratta di un organo collegiale composto da Presidente e da due componenti, in possesso di notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità, comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione assunta d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile esclusivamente per una sola volta.

Si individua il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. “incompatibilità in entrata”) sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. “incompatibilità in uscita”), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato.