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Legislazione

Invalidità Civile: i nuovi ricorsi

Gennaio 2012

La persona con disabilità, che ha presentato le domande per l’accertamento dello stato di handicap o per l’accertamento dell’invalidita’ civile, ma che non ritenga adeguato il giudizio emesso nel verbale, ha diritto a presentare ricorso contro le corrispondenti Commissioni mediche dell’ASL di residenza.

Dal I gennaio 2005 tutti coloro che vogliono ricorrere contro la valutazione della Commissione Medica dell’ASL possono farlo esclusivamente con un ricorso giurisdizionale (cioè’ un ricorso davanti al giudice), con l’assistenza di un avvocato, ed entrò 6 mesi (180 gg) dal ricevimento del verbale.

Se il ricorso per l’accertamento dell’invalidita’ viene vinto, i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell’invalidita’ civile o del riconoscimento dello stato di handicap.

Se il ricorso viene perso, l’interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a Euro 18.592,44. (Aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente). Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato.

A partire dal I gennaio 2012, con la legge N. 111/2011, a questa procedura va ad aggiungersi l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio; L ‘art. 445 bis del codice di procedura civile prevede che la persona che intende proporre ricorso deve depositare, presso la cancelleria del tribunale della provincia di residenza, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interrotti o della prescrizione.

Il cittadino che intende opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta sempre al tribunale, li stanza di un accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito in causa, ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fino della conciliazione della lite. (L’accertamento tecnico preventivo esiste già nell’ordine mento italiano, ma è stato introdotto per altre questioni che nulla hanno a che vedere con le condizioni sanitarie e con i diritti soggettivi).

L’espletamento e l’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità .

L’improcedibilita’ può essere eccepita dall’INPS o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico oppure di completamento dello stesso. Il ricorso giurisdizionale va presentato alla “Cancelleria del Lavoro” del Tribunale di residenza entrò e non oltre 6 mesi (180 gg) dalla data di comunicazione all’interesse tuo del provvedimento che si intende impugnare. Data la brevità del termine di scadenza del ricorso, consigliamo gli interessati di rivolgersi subito al proprio legale affinché possa esaminare il provvedimento in questione e predisporre in tempo utile i mezzi di difesa.

Nel caso di ricorso e’ possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

Il procedimento

Il giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio. Questi deve inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche per via telematica – una formale comunicazione al Direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a un suo delegato. inoltre alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell’INPS.

Con una recente circolare (30/12/2011 n. 168) l’INPS indica alle proprie sedi periferiche l’importanza che l’Istituto si costituisca in giudizio entro il decimo giorno antecedente l’udienza e che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.

La consulenza tecnica

Il consulente tecnico d’ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e cittadino) , nel termine stabilito dal giudice. Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entrò il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entrò il quale il consulente deve depositare in Cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a 30 gg, entrò il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.In assenza di queste contestazioni, il Giudice, entrò trenta gg, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.

Il decreto e’ inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto e’ notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazione, entrò 120 gg.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice,entro il termine perentorio di 30 gg dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di ammissibilità , i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.

La successiva sentenza e’innappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2012 e riguarderanno anche i ricorsi presentati dopo quella data.

Cosa cambia e come

Le nuove disposizioni, come già detto, solo apparentemente possono sembrare più favorevoli al Cittadino. Se è’ vero che potrebbero abbreviar si i tempi di conclusione della controversia, e’altrettanto evidente che INPS e’ in una posizione di forza nel dibattimento: deve obbligatoriamente partecipare all’attività di perizia del consulente tecnico nominato dal giudice.

L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se il giudice potrebbe stabilire diversamente.

Il cittadino deve comunque appoggiarsi a un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza (per quanto riguarda l’obbligo del l’assistenza di un avvocato, i cittadini il cui reddito familiare complessivo non supera un determinato limite possono chiedere l’ammissione “gratuito patrocinio”, cioè avere un avvocato a spese dello Stato (con D.M. 20/01/2009 il limite reddituale, previsto dall’art. 76, commando 1, del D.P.R. 115/2002 e’ stato elevato ad Euro 10.628,16).

Attenzione: al fine del raggiungimento del limite di Euro 10.628,16, al reddito personale della persona interessata vanno aggiunti anche quelli dei familiari conviventi, n modo da tener presente la situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare. Per ottenere il “gratuito patrocinio”, la persona interessata deve presentare una richiesta al consiglio dell’ordine degli Avvocati, presso il giudice competente. Una volta che la persona e’ stata ammessa al “gratuito patrocinio”, viene nominato un difensore tra gli iscritti all’apposita albo dei difensori d’ufficio, che non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito. Il “gratuito patrocinio” riguarda tutti i procedimenti penali, civili ed amministrativo.

Il cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l’azione sia considerata come ” lite temeraria” con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese.

Nel caso si ricorra, e’ necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termine di spese).

Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio (limitazione più unica che rara nell’ordine mento italiano).

Nuovo iter in sintesi 

  • si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare e’ sempre bene rivolgersi al proprio medico di fiducia per valutare se realmente ci sono i presupposti per il
  • ci si rivolge ad un avvocato/patronati. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
  • il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia e’ presente anche INPS, viene chiamata anche la persona interessata che ha facoltà di farsi accompagnare da un medico di fiducia (legale)
  • il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
  • il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile
  • se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della
  • si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino al l’emissione della sentenza

La sentenza e’ inappellabile.


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